Art. 2.

      1. È riconosciuto al personale medico in servizio di cui all'articolo 1 il diritto di optare per l'applicazione del regime contrattuale e normativo previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le ASL, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.